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F.A.Q.
In questa pagina troverete le domande più interessanti e più frequenti e le relative risposte degli esperti del Centro Servizi del Volontariato della provincia di Bergamo
Approfondimenti
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F.A.Q.
- Un socio volontario può avere rapporti economici o lavorativi con l'associazione di volontariato di cui fa parte? :
Risposta: La Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato) al comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". D'altra parte la stessa legge al comma 2 dell'articolo 2 specifica che "al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata".
In parole semplici questo significa che nessun socio dell'organizzazione di volontariato, sia essa iscritta o non ai registri del volontariato, può al contempo essere dipendente o collaboratore occasionale o a progetto dell'organizzazione stessa. - È obbligatorio per un'organizzazione di volontariato assicurare i propri volontari e che tipo di assicurazione occorre stipulare? :
L'articolo 4, comma 1, della Legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) afferma che "le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi". Tale previsione di legge è stata poi approfondita e specificata dal Decreto del Ministero dell'Industria del 14/02/92, poi a sua volta modificato dal Decreto Ministeriale del 16/11/92.
Ne consegue per tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte o non ai registri del volontariato, l'obbligo di stipulare per i propri soci volontari una polizza assicurativa, in forma numerica o collettiva e comunque a seconda delle esigenze dell'associazione stessa, e di istituire e mantenere costantemente aggiornato un apposito registro, vidimato da pubblico ufficiale, degli aderenti che prestano attività di volontariato. - È necessario ricorrere al notaio per stendere e registrare l'atto costitutivo di una associazione non a fine di lucro? :
Non è necessario né obbligatorio ricorrere ad uno studio notarile. È sufficiente che atto costitutivo e statuto siano depositati presso un qualsiasi Ufficio del Registro.
Ciò vale anche per il deposito di eventuali modifiche dello statuto, ed anche nel caso in cui lo statuto originario sia "passato" per uno studio notarile. - Ma è obbligatorio recarsi all'Ufficio del Registro, spendendo soldi in imposte di bollo e registro? :
È estremamente consigliato depositare atto costitutivo e statuto presso un Ufficio del Registro, anche perché tale atto costituisce condizione necessaria sia per l'iscrizione a registri quali il registro regionale del volontariato, dell'associazionismo, delle associazioni di solidarietà famigliare; inoltre sempre più spesso le amministrazioni pubbliche richiedono tale adempimento al fine di erogare contributi.
Si ricorda inoltre che la Legge 266/91, al comma 1 dell'articolo 8, esenta le organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà dal pagamento tanto dell'imposta di registro quanto dell'imposta di bollo. - È necessario che un'associazione non a fine di lucro si doti di codice fiscale e/o di partita I.V.A.? :
È sempre utile che un'associazione non a fine di lucro, sia essa semplice ente non commerciale, organizzazione di volontariato oppure ONLUS, si doti, sin dall'atto di costituzione, del codice fiscale. Tale numero identificativo, infatti, servirà non solo ad imputare direttamente all'associazione eventuali spese dalla stessa sostenuta, ma è anche necessario per l'apertura di conti correnti bancari e postali intestati all'associazione stessa.
Diversa la risposta per ciò che riguarda la partita I.V.A.: della stessa ci si dovrà dotare solo nel caso in cui si forniscano beni e/o servizi a terzi, con necessità di emettere fattura.
Per il rilascio di codice fiscale e partita I.V.A. ci si deve rivolgere all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, tramite il rappresentante legale dell'associazione o suo delegato, e recando con sé copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione. - Una organizzazione di volontariato, una Onlus od anche una semplice associazione non a fine di lucro può svolgere attività di tipo economico, cioè può fornire a terzi beni e/o servizi dietro pagamento di corrispettivi specifici? :
La risposta è positiva per tutte le tipologie di associazioni indicate nel quesito. È tuttavia importante sottolineare come le entrate di tipo "commerciale" non debbano essere prevalenti sul complesso delle entrate di una determinata annualità.
Esemplificando, nel corso di un anno, le entrate per vendita di beni e servizi non debbono superare il 50% delle entrate complessive della associazione. In caso contrario, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 460/97, l'associazione perde la qualifica di ente non commerciale, con tutte le conseguenze fiscali del caso. - Quando una associazione può definirsi ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)? :
Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 460/97, si possono considerare Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale le associazioni che svolgano attività con esclusiva finalità di solidarietà sociale in uno degli 11 settori individuati dalla legge stessa: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1089/39, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/63; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 22/97; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 400/88.
Inoltre le attività dell'associazione devono essere tassativamente rivolte a soggetti svantaggiati, essendo tale nozione di svantaggio correlata direttamente ai destinatari delle attività o alla tipologia dell'ambito di intervento.
La disciplina prevede poi altri requisiti imprescindibili perchè un'associazione possa considerarsi ONLUS: è per questo che si consiglia una certa cautela nel dichiarasi tali, anche in considerazione delle consistenti sanzioni previste per chi si avvale indebitamente delle agevolazioni del Decreto Legislativo 460/97.
è consigliabile pertanto rivolgersi ad un Centro Servizi del Volontariato al fine di valutare la facoltà di una associazione di dichiararsi ONLUS e di iscriversi all'apposita anagrafe. - Se un'associazione non a fine di lucro organizza un'attività (un corso, una cena, ecc. ecc.) per cui si deve pagare un corrispettivo specifico, sta effettuando oppure no un'attività di tipo commerciale? :
Se l'iniziativa viene rivolta a tutti i cittadini, è indubbio che si sta offrendo un servizio od un bene. Si deve tuttavia ricordare che il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 460/97 stabilisce che "non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati… nonché la cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati". Quindi se l'iniziativa è rivolta esclusivamente ad associati, essa è per così dire decommercializzata. - Se un'associazione non a fine di lucro gestisce all'interno della propria sede un bar dove vengono somministrati alimenti e bevande ai soci, si tratta oppure non di un'attività commerciale? :
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 460/97 la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci ed attuata da un'associazione non a fine di lucro è considerata attività decommercializzata se e solo se l'associazione è stata riconosciuta dal Ministero dell'Interno come "associazione di promozione sociale" (Legge 287/91), riconoscimento che risulta dall'iscrizione dell'associazione stessa presso il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/00, articolo 7), e se tale attività viene svolta in attuazione diretta degli scopi istituzionali e all'interno della sede dell'associazione stessa.
In tutti gli altri casi si è di fronte ad un'attività di tipo commerciale, anche se svolta a favore esclusivo degli associati. - A quali regole e forme di contabilità si deve attenere un'associazione non a fine di lucro, ed in particolare un'organizzazione di volontariato? :
Non esiste alcuna normativa che imponga un particolare tipo di contabilità per le associazioni non a fine di lucro, né tanto meno per le organizzazioni di volontariato.
Tuttavia possiamo alcune "regole auree" dall'incrocio delle varie fonti normative, che possono essere così riassunte:
- tenuta di un registro di prima nota su cui annotare le entrate e le uscite in ordine cronologico;
- conservazione dei documenti comprovanti le spese;
- obbligo di conservazione delle fatture emesse;
- obbligo di una contabilità che separi e evidenzi entrate e uscite di tipo "istituzionale" (adesioni, sottoscrizioni, liberalità, ecc ecc) da quelle derivanti dalla vendita di beni e servizi a terzi;
- redazione del bilancio preventivo e consuntivo e loro approvazione da parte della assemblea dei soci.
- Come si costituisce una associazione non a fine di lucro? :
L'atto con il quale si costituisce una associazione è un contratto composto da un Atto costitutivo (cioè la manifestazione della volontà congiunta di due o più persone di costituire un'associazione per un comune fine ideale) e da uno Statuto (composto dalle regole di funzionamento dell'ente in oggetto). A tale contratto è necessario dare pubblicità, utilizzando la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata. Infine è necessario aprire una posizione fiscale per la nuova associazione, facendo domanda di attribuzione del codice fiscale presso l'Ufficio delle Entrate territorialmente competente. - Come fa una associazione non a fine di lucro a dichiararsi ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)? :
Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 460/97 i soggetti che intendono operare come ONLUS devono darne comunicazione entro 30 giorni alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente mediante l'utilizzo del modello di comunicazione approvato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19/01/98. Inoltre il Decreto Legislativo 266/03 ha previsto l'invio, presso la medesima D.R.E., di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della ONLUS, nella quale siano attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 460/97. Entrambi i documenti vanno inviati in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato di duplice esemplare alla Direzione Regionale competente. L'associazione si intende iscritta all'anagrafe delle ONLUS, salvo diversa indicazione, trascorsi 40 giorni dalla data in cui la D.R.E. ha ricevuto la comunicazione. - Come fa una organizzazione di volontariato ad iscriversi ai registri istituiti dalla L.R. 22/93? :
La domanda di iscrizione deve essere presentata, in carta libera, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione per la sezione regionale; al Presidente della Provincia per la sezione provinciale. Tale domanda, che deve essere inviata per conoscenza anche al sindaco del Comune in cui l'associazione ha sede, deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo e statuto dell'associazione, in copia autentica o conforme; relazione sull'attività svolta e sull'attività in programma; ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione; dichiarazione di non possesso beni o situazione patrimoniale; copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione; copia dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 5/85 rilasciata dall'A.s.l. competente (solo per le organizzazioni che effettuano trasporto sanitario). - Come fa una associazione di promozione sociale ad iscriversi ai registri istituiti dalla L.R. 28/96? :
La domanda di iscrizione deve essere presentata, in carta libera, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione per la sezione regionale; al Presidente della Provincia per la sezione provinciale. Tale domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo e statuto dell'associazione, in copia autentica o conforme; relazione sull'attività svolta e sull'attività in programma; ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione; elenco nominativo delle cariche sociali; elenco nominativo dei soci o consistenza numerica dell'associazione. Si ricorda che per l'iscrizione al registro è necessaria una attività effettiva svolta da almeno due anni.
Data ultima modifica: Giovedì, 09 Ottobre 2008
| Autore ultima modifica: Antonio Porretta
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