Le domande più interessanti e più frequenti e le relative risposte degli esperti di CSV
1. In cosa consiste il contributo del 5 per mille?
L’articolo 53 della Costituzione recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.” Il contribuente italiano può scegliere se destinare ad una causa solidaristica una quota (pari allo 0,5 %) delle imposte che comunque deve versare allo stato.
Ammessi a fare richiesta del beneficio sono solitamente: organizzazione di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni Onlus, enti di ricerca scientifica, sanitaria e università, attività sociali del Comune di residenza e associazioni sportive dilettantistiche.
2. Chi può destinare il 5 per mille?
Tutte le persone fisiche residenti e non residenti (per i redditi prodotti nel territorio dello Stato Italiano) soggette ad IRPEF in quanto abbiano maturato nell’esercizio 2005 un reddito tassabile. Ricordiamo che l’art. 6 del TUIR (DPR 917/86 – Testo Unico sulle Imposte sui Redditi) prevede che i singoli redditi siano classificati nelle seguenti categorie:
Qualunque persona fisica può decidere di destinare la propria quota d’imposta ad un ente non commerciale. Non è rilevante essere soci, donatori abituali, fruitori dei servizi dell’ente o altro ancora. Proprio per questo è molto importante la comunicazione e l’effetto moltiplicatore che potrà avere il passaparola dei soggetti abitualmente sensibili alle tematiche da voi affrontate.
Non esiste inoltre alcun elemento d’incompatibilità fra l’essere presidente, collaboratore o dipendente di un Ente e la devoluzione del 5 per mille alla stessa. Non esiste alcuna limitazione e lo si può fare.
3. Può destinare il 5 per mille un extracomunitario con il permesso di soggiorno per lavoro in Italia?
Certamente, purché abbia un regolare contratto di lavoro. Producendo un reddito nel territorio dello Stato Italiano sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi potrà destinarvi la sua quota.
4. Un imprenditore può destinare il 5 per mille dei redditi prodotti dalla sua società ad un Ente non commerciale?
No, perché il 5 per mille è relativo esclusivamente all’IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) e non all’IRES. In quanto imprenditore potrà destinare il 5 per mille dell’imposta sui propri redditi personali, così come potranno farlo eventualmente i suoi dipendenti.
5. Come si fa a destinare il 5 per mille?
Il contribuente potrà esprimere la propria preferenza esclusivamente per uno dei quattro settori apponendo la propria firma nello spazio apposito su uno dei modelli CUD integrativo 2006, 730 1-bis redditi 2005, Unico Persone Fisiche 2006. Avrà inoltre facoltà, per i primi tre settori, di indicare anche il soggetto fruitore della propria scelta, indicando nell’apposito spazio il relativo codice fiscale, che dovrà ovviamente comparire tra quelli presenti negli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
6. I soggetti esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (dipendenti, pensionati, collaboratori a progetto con unico reddito), possono destinare il 5 per mille e, nel caso di risposta affermativa, entro quando?
Si, con un procedimento semplice in 3 passaggi:
7. Dove posso reperire i modelli necessari all’esercizio dell’opzione?
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono disponibili i modelli CUD integrativo, 730 1-bis redditi, Unico Persone Fisiche, con le relative istruzioni. Precisiamo comunque che i sostituti di imposta (datori di lavoro o enti eroganti e enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici) sono tenuti entro il 15 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (CUD), in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente).
8. Quali sono le differenze fra 5 per mille e 8 per mille?
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5 per mille |
8 per mille |
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Natura degli enti ammessi al beneficio |
Enti di natura privata e pubblica che promuovono attività solidaristiche |
Confessioni religiose & Stato |
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Numero degli Enti che possono accedere al beneficio |
Per il 2008 hanno fatto richiesta ca. 70.000 enti |
7 – 6 confessioni religiose + lo Stato |
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Destinazione dei contributi destinati |
attività solidaristiche di varia natura |
Per le confessioni religiose: - sostentamento del clero, - attività sociali da queste promosse. Lo Stato: - finanziamento di attività quali la lotta alla fame nel mondo, interventi in occasione di calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati e la conservazione di beni culturali |
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Destinazione di quella parte di fondi che non sono stati assegnati ad alcun soggetto. |
trattenuta dallo Stato per la spesa corrente |
distribuita tra i partecipanti proporzionatamente alle scelte ricevute. |
L’eventuale destinazione del 5 per mille non inficia assolutamente la possibilità di destinazione dell’8 per mille.
9. Se si decide di donare il 5 per mille ad una Onlus, è possibile considerarla una donazione e usufruire delle relative agevolazioni fiscali?
No, la differenza è nella natura dell’atto che compio. La destinazione dell’imposta già dovuta non è una donazione (erogazione liberale in denaro) ed in quanto tale non potrà essere portata in deduzione (+Dai – Versi L. 80/05) o detrazione (Art. 100 TUIR) dal contribuente.
10. Quanto vale mediamente una firma al 5 per mille?
Il valore medio della “donazione” è stato per il primo anno (l’unico per il quale si abbiano dati completi) pari a 25,70 euro.
11. Si può sapere quanti soggetti hanno ricevuto firme e quanti invece sono rimasti all’asciutto?
Partendo dai dati del 2006, per la categoria degli enti di volontariato, su più di 28.000 enti circa un migliaio non ha ricevuto alcuna preferenza.
12. Quali fasce di contribuenti hanno mostrato più attenzione a questo dispositivo?
Dai pochi dati a disposizione, tra coloro che hanno optato per il 5 per mille, almeno 7 su 10 compilano il 730, pertanto sono lavoratori dipendenti o pensionati, o comunque non hanno redditi da impresa o da lavoro autonomo.
Pertanto il 5 per mille sembra aver fatto più presa nella fascia medio bassa, almeno nel primo anno.
13. Ci sono meccanismi di controllo per verificare come i destinatari hanno speso i soldi ricevuti?
Dalla terza edizione (2008), gli enti che percepiscono i fondi dal 5 per mille devono – ad un anno di distanza dall’incasso – redigere un rendiconto sull’utilizzo delle somme. Il principio è corretto, anche se in realtà gli enti sono già obbligati a rendicontare l’utilizzo delle risorse comunque percepite.
14. Come vengono ripartiti i fondi di chi firma senza indicare codice fiscale?
Un passo indietro. Su più di 26 milioni di contribuenti, 16 milioni (circa il 60%) ha optato per il 5 per mille, e a questi bisogna sottrarne circa 2,4 milioni che hanno presentato una dichiarazione con imposta netta pari a zero. Dei circa 13 milioni di contribuenti, il 78% ha espresso una preferenza. Il 22% che ha invece apposto solo la firma senza “preferire” alcun ente, si è visto “spalmare” il contributo in un modo curiosamente solidale. Senza addentrarci nei numeri, diciamo che la parte “generica” (cioè quella derivante da dichiarazioni con le sole firme) è distribuita tra gli enti che hanno ricevuto almeno una preferenza in proporzione al numero di preferenze acquisite, ma in misura inversamente proporzionale al valore medio delle preferenze. Per fare un esempio, la Fondazione italiana per il Notariato ha ricevuto una quota consistente dai notai, ma avendo questi – manifestamente – un reddito medio (e di conseguenza un 5 per mille) particolarmente alto, la parte delle scelte generiche è particolarmente basso. Nel 2006, a fronte di 1.234 sottoscrizioni, si sono visti accreditare quasi 900mila euro di scelte dirette (per una media di oltre 700 euro di 5 per mille per professionista!) ma solo 2600 euro come quota dalle “generiche”.
15. Con la destinazione del 5 per mille l’Ente no profi è obbligati a nuovi adempimenti contabili?
Assolutamente no. Il 5 per mille è un contributo a fondo perduto per sostenere l’attività istituzionale dell’ Ente da parte dell’amministrazione centrale dello stato. Il contribuente ha esclusivamente la funzione di decidere in prima persona a chi destinare una quota della propria imposta sui redditi. Il vostro ente sarà tenuto al ricevimento della comunicazione del tributo a rilevarne il credito nei confronti del Ministero del Welfare (se con contabilità in partita doppia) oppure l’entrata alla riscossione (se si utilizza il criterio di cassa).
16. Il contributo sarà sottoposto a tassazione alla fonte (ritenuta 4%) dal Ministero?
No, la natura di contributo a fondo perduto per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente di natura non commerciale esclude il contributo dall’applicazione della ritenuta alla fonte.
17. Come avverrà la liquidazione del contributo?
La normativa di riferimento e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate non dicono niente di specifico. L’unica certezza è che sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del (più conosciuto come Ministero del Welfare) ad erogare il contributo al settore che abbiamo definito “volontariato”. Alla luce del prassi in essere per l’erogazione di altri contributi è ragionevole credere che avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al soggetto beneficiario, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso di un breve documento di accettazione.
18. Quando avverrà la liquidazione del contributo?
Gli atti amministrativi non danno un’indicazione precisa, ma viene precisato che il riparto avverrà “sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta di riferimento e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito per le persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta”.
19. Sono previsti controlli specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per gli enti destinatari del 5 per mille??
Il provvedimento non prevede ulteriori controlli, ma si ricorda che il settore genericamente definito delle “Onlus” è posto sotto massima attenzione da parte dei soggetti adibiti al controllo del rispetto della normativa fiscale vigente, in ragione delle notevoli agevolazioni fiscali previste e dei possibili abusi connessi.
20. Quali sono le normative e la prassi di riferimento?
I documenti di riferimento sono: