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F.A.Q.
In questa pagina troverete le domande più interessanti e più frequenti e le relative risposte degli esperti del Centro Servizi del Volontariato della provincia di Bergamo
Approfondimenti
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F.A.Q.
- Area giuridica/legale/notarile :
1. Come si costituisce una associazione non a fine di lucro?
L'atto con il quale si costituisce una associazione è un contratto composto da un Atto costitutivo (cioè la manifestazione della volontà congiunta di due o più persone di costituire un'associazione per un comune fine ideale) e da uno Statuto (composto dalle regole di funzionamento dell'ente in oggetto). A tale contratto è necessario dare pubblicità, utilizzando la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata. Infine è necessario aprire una posizione fiscale per la nuova associazione, facendo domanda di attribuzione del codice fiscale presso l'Ufficio delle Entrate territorialmente competente.
2. E' necessario ricorrere al notaio per stendere e registrare l'atto costitutivo di una associazione non a fine di lucro?
Non è necessario né obbligatorio ricorrere ad uno studio notarile. È sufficiente che atto costitutivo e statuto siano depositati presso un qualsiasi Ufficio del Registro. Ciò vale anche per il deposito di eventuali modifiche dello statuto, ed anche nel caso in cui lo statuto originario sia "passato" per uno studio notarile.
La scrittura privata però, secondo il codice civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare eventuali problemi da parte dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che avviene con l'autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione.
Infine, solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica
3. E' necessario che un'associazione non a fine di lucro si doti di codice fiscale e/o di partita I.V.A.?
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre o esporre programmi per il calcolo o la stampa del codice.
È sempre utile che un'associazione non a fine di lucro, sia essa semplice ente non commerciale, organizzazione di volontariato oppure ONLUS, si doti, sin dall'atto di costituzione, del codice fiscale. Per ottenerlo è necessario dare comunicazione all'Ufficio Protocollo dell’Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto presentando Atto Costitutivo e Statuto.
Il CF è indispensabile per:
- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- stipulare contratti di locazione;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- erogare compensi;
- versare ritenute d'acconto;
- compilare dichiarazioni fiscali;
- percepire dividendi.
Per quanto concerne invece l’acquisizione di partita IVA, è bene ricordare che alle associazioni di volontariato iscritte ai registri che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini Iva non serve richiedere la Partita IVA.
4.è obbligatorio recarsi all'Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate
È estremamente consigliato depositare atto costitutivo e statuto presso l’Ufficio Registro dell’Agenzia delle Entrate poiché la registrazione è condizione necessaria sia per l'iscrizione a registri quali il registro provinciale/regionale del volontariato, dell'associazionismo, delle associazioni di solidarietà famigliare.
Sempre più spesso le amministrazioni pubbliche richiedono tale adempimento al fine di erogare contributi.
Dal punto di vista giuridico inoltre, secondo l'art. 2704 del Codice Civile, la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione.
5.Che differenza c'è tra associazioni riconosciute come persone giuridiche e quelle non riconosciute?
Tutte le associazioni, riconosciute o meno, hanno la qualità di soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci; tuttavia, ci sono alcune differenze rilevanti da tenere presenti. Le associazioni riconosciute hanno autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti; le associazioni non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta: pur esistendo un fondo comune. In questo caso, responsabili delle obbligazioni dell'associazione sono coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.
Nel primo caso, delle obbligazioni assunte risponde solo l'associazione con il suo patrimonio, con l'esclusione di responsabilità da parte dei singoli associati e con una limitata concessione di responsabilità da arte degli amministratori; nel secondo, invece, a rispondere delle obbligazioni dell'associazione sono le persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.
6.Come si ottiene il riconoscimento come persona giuridica dell'associazione? A chi serve?
Il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione è concesso con decreto del Presidente della Repubblica, o con atto regionale, qualora le attività dell'ente si esauriscano in una sola regione. È necessaria l'esistenza di un valido atto costitutivo e la conformità di quest'ultimo e dello statuto alle norme di legge.
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f.a.q. amministrativa
- Area Amministrativa :
1.Come fa una organizzazione di volontariato ad iscriversi ai registri istituiti dalla L.R. 22/93?
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente della Provincia per la sezione provinciale e può essere inoltrata da una organizzazione di Volontariato subito dopo la registrazione c/o l’ufficio del Pubblico registro dell’Agenzia delle Entrate.
Tale domanda, che deve essere inviata per conoscenza anche al sindaco del Comune in cui l'associazione ha sede, deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo e statuto dell'associazione, in copia autentica o conforme; relazione sull'attività svolta e sull'attività in programma; ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione; dichiarazione di non possesso beni o situazione patrimoniale; copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione; copia dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 5/85 rilasciata dall'A.S.L. competente (solo per le organizzazioni che effettuano trasporto sanitario).
Il Comune si riserva 60 giorni di tempo per esprimere il proprio parere alla Provincia mentre la Provincia ha l’obbligo di pronunciarsi entro 90 giorni dall’invio della domanda.
In caso di avvenuta registrazione la Provincia provvede all’invio di una comunicazione scritta all’Associazione con indicazione specifica del n. di iscrizione al registro provinciale.
2.Come fa una associazione di promozione sociale ad iscriversi ai registri istituiti dalla L.R. 28/96?
La domanda di iscrizione deve essere presentata, in carta libera, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione per la sezione regionale; al Presidente della Provincia per la sezione provinciale. Tale domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo e statuto dell'associazione, in copia autentica o conforme; relazione sull'attività svolta e sull'attività in programma; ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione; elenco nominativo delle cariche sociali; elenco nominativo dei soci o consistenza numerica dell'associazione.
Si ricorda che per l'iscrizione al registro è necessaria una attività effettiva svolta da almeno un anno.
Il Comune si riserva 60 giorni di tempo per esprimere il proprio parere alla Provincia mentre la Provincia ha l’obbligo di pronunciarsi entro 90 giorni dall’invio della domanda.
In caso di avvenuta registrazione la Provincia provvede all’invio di una comunicazione scritta all’Associazione con indicazione specifica del n. di iscrizione al registro provinciale.
3.Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc..)?
In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all'Ufficio Registro dell’Agenzia delle Entrate che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa) inseriti nel documento relativo al Codice Fiscale. Il Codice Fiscale non verrà comunque modificato.
4.Quali libri sociali/contabili sono obbligatori? Devono essere vidimati?
Al fine di garantire trasparenza nelle delibere dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, nonché assicurare tracciabilità della storia dell’Associazione stessa, il CSV consiglia a tutte le associazioni e organizzazioni di volontariato di tenere:
•il libro soci;
•il libro verbali delle Assemblee dei Soci;
•il libro verbali del Consiglio Direttivo.
Non è richiesto il mantenimento di specifici libri contabili ma, essendoci l’obbligo di presentare un bilancio, è bene dotarsi di una prima nota.
Per i libri non è obbligatoria la vidimazione o la bollatura. Si consiglia però di indicare ogni pagina con numero, timbro dell’associazione e firma del presidente. E’ anche possibile recarsi in Comune e farli bollare da un segretario comunale o altro pubblico ufficiale.
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f.a.q. fiscale
- F.A.Q. fiscale :
1. Un'organizzazione di volontariato, una Onlus o anche una semplice associazione non a fine di lucro può svolgere attività di tipo commerciale fornendo a terzi beni e/o servizi dietro pagamento di corrispettivi specifici?
La risposta è positiva per tutte le tipologie di associazioni indicate nel quesito. È tuttavia importante sottolineare come le entrate di tipo "commerciale" non debbano essere prevalenti sul complesso delle entrate di una determinata annualità. Esemplificando, nel corso di un anno, le entrate per vendita di beni e servizi non debbono superare il 50% delle entrate complessive della associazione. In caso contrario, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 460/97, l'associazione perde la qualifica di ente non commerciale, con tutte le conseguenze fiscali del caso.
Nel caso in cui venga svolta da un’Associazione un’attività commerciale continuativa è bene prevedere l’apertura di una Partita Iva. Questa è una sequenza di 11 numeri che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini impositivi. Il numero di Partita IVA è rilasciato dall’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell’invio di un modulo d’iscrizione (modello AA7) scaricabile dal sito dell’Agenzia. La presentazione del modello e l’apertura della partita Iva non prevede costi.
2. Quando una associazione può definirsi ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)?
La terminologia “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, meglio nota con l'acronimo “ONLUS”, indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 460/97, si possono considerare Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale le associazioni che svolgano attività con esclusiva finalità di solidarietà sociale in uno degli 11 settori individuati dalla legge stessa:
•assistenza sociale e socio-sanitaria;
•assistenza sanitaria;
•beneficenza;
•istruzione;
•formazione;
•sport dilettantistico;
•Tutela;
•promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1089/39, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/63;
•tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 22/97;
•promozione della cultura e dell'arte;
•tutela dei diritti civili;
•ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
•enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 400/88.
Inoltre le attività dell'associazione devono essere tassativamente rivolte a soggetti svantaggiati, essendo tale nozione di svantaggio correlata direttamente ai destinatari delle attività o alla tipologia dell'ambito di intervento.
La disciplina prevede poi altri requisiti imprescindibili perché un'associazione possa considerarsi ONLUS: è per questo che si consiglia una certa cautela nel dichiarasi tali, anche in considerazione delle consistenti sanzioni previste per chi si avvale indebitamente delle agevolazioni del Decreto Legislativo 460/97. è consigliabile pertanto rivolgersi ad un Centro Servizi del Volontariato al fine di valutare la facoltà di una associazione di dichiararsi ONLUS e di iscriversi all'apposita anagrafe.
3. Come fa una associazione non a fine di lucro a dichiararsi ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)?
Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 460/97 i soggetti che intendono operare come ONLUS devono darne comunicazione entro 30 giorni alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente mediante l'utilizzo del modello di comunicazione approvato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19/01/98. Inoltre il Decreto Legislativo 266/03 ha previsto l'invio, presso la medesima D.R.E., di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della ONLUS, nella quale siano attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 460/97. Entrambi i documenti vanno inviati in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato di duplice esemplare alla Direzione Regionale competente. L'associazione si intende iscritta all'anagrafe delle ONLUS, salvo diversa indicazione, trascorsi 40 giorni dalla data in cui la D.R.E. ha ricevuto la comunicazione.
4. Se un'associazione non a fine di lucro organizza un'attività (un corso, una cena, ecc. ecc.) per cui si deve pagare un corrispettivo specifico, sta effettuando oppure no un'attività di tipo commerciale?
E’ bene suddividere tre tipi di attività:
-Se l'iniziativa viene rivolta a tutti i cittadini con continuità, è indubbio che si sta offrendo un servizio od un bene attraverso la pratica di un’attività commerciale.
-Nel caso in cui la distribuzione di beni o servizi di modico valore rivolta all’intera popolazione avvenga nella modalità della raccolta pubblica di fondi, in concomitanza di ricorrenze particolari al massimo due volte l’anno, i fondi raccolti non verranno sottoposti ad imposizione fiscale e l’attività è da considerarsi de commercializzata.
-Non si considerano invece commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate anche con pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati.
5. Se un'associazione non a fine di lucro gestisce all'interno della propria sede un bar dove vengono somministrati alimenti e bevande ai soci, si tratta oppure non di un'attività commerciale?
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 460/97 la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci ed attuata da un'associazione non a fine di lucro è considerata attività decommercializzata se e solo se l'associazione è stata riconosciuta dal Ministero dell'Interno come "associazione di promozione sociale" (Legge 287/91), riconoscimento che risulta dall'iscrizione dell'associazione stessa presso il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/00, articolo 7), e se tale attività viene svolta in attuazione diretta degli scopi istituzionali e all'interno della sede dell'associazione stessa. In tutti gli altri casi si è di fronte ad un'attività di tipo commerciale, anche se svolta a favore esclusivo degli associati.
6. a quali regole e forme di contabilità si deve attenere un'associazione non a fine di lucro, ed in particolare un'organizzazione di volontariato?
Non esiste alcuna normativa che imponga un particolare tipo di contabilità per le associazioni non a fine di lucro, né tanto meno per le organizzazioni di volontariato. Tuttavia il CSV consiglia::
•La tenuta di un registro di prima nota su cui annotare le entrate e le uscite in ordine cronologico;
•La conservazione dei documenti comprovanti le spese;
•La conservazione delle fatture emesse;
•Il mantenimento di una contabilità che separi ed evidenzi entrate e uscite di tipo "istituzionale" (adesioni, sottoscrizioni, liberalità, ecc ecc) da quelle derivanti dalla vendita di beni e servizi a terzi;
•La redazione del bilancio preventivo e consuntivo e loro approvazione da parte della assemblea dei soci.
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F.A.Q. Giuslavoristica
- Area Giuslavoristica :
1. Un socio volontario può avere rapporti economici o lavorativi con l'associazione di volontariato di cui fa parte?
La Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato) al comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". D'altra parte la stessa legge al comma 2 dell'articolo 2 specifica che "al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata". In parole semplici questo significa che nessun socio dell'organizzazione di volontariato, sia essa iscritta o non ai registri del volontariato, può al contempo essere dipendente o collaboratore occasionale o a progetto dell'organizzazione stessa.
Data ultima modifica: Giovedì, 09 Ottobre 2008
| Autore ultima modifica: Antonio Porretta
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